Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo

 

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modificati dall'articolo 1 della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.